Il D.P.C.M. non prevede un espresso divieto allo svolgimento dell’attività scout, intesa quale “attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”.
È utile esaminare le progressive limitazioni in base al colore, che sono state ridefinite con D.P.C.M. 2.3.2021.
In zona gialla:
In zona arancione:
In zona rossa:
In definitiva, anche se le attività scout sembrano non espressamente vietate, tuttavia, le circostanze che vi siano limiti così rigorosi e accentuati agli spostamenti, anche tra familiari, e sia stata disposta la chiusura della scuola “in presenza” di ogni ordine e grado per ridurre e/o contenere l’attuale aumento dei contagi, suggeriscono un atto di responsabilità collettiva in rispetto alle esigenze del momento epidemiologico. Consigliamo pertanto di sospendere le attività “in presenza” e di attivarsi con le attività a distanza nel rispetto delle ordinanze di cui sopra.
Sfruttiamo al meglio le occasioni di partecipazione alle celebrazioni durante la quaresima e la Settimana Santa per mantenere un “contatto visivo” con i ragazzi.
Con questi atteggiamenti di massimo senso civico contribuiamo al contenimento dei contagi e poter riprendere al più presto le nostre attività.
Ad oggi 15 marzo 2021 sono in vigore:
Allo stato, il Veneto, inserito in zona “rossa”, con ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021 applica le misure di contenimento previste dagli artt. 40 e seguenti del D.P.C.M. 2.3.2021.
Come dai chiarimenti pubblicati sul sito della Regione Veneto il 18.12.2020, al punto 7 viene specificato che “Attività scoutistica: non è attività sospesa“.
Quindi:
Si specifica inoltre che lo spostamento dal proprio comune per le attività non sospese (tra cui l’attività scout, appunto) è concessa se nel proprio comune di residenza non è presente lo stesso tipo servizio.
Chiarimenti su ordinanza n. 169 del 18/12/2020 al link https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256
Assolutamente SI, valgono per i capi tutte le regole di accesso all’attività e il dovere di autocertificare l’assenza delle condizioni che impediscono l’accesso.
È evidente che le situazioni sopra descritte sono conosciute solo dai genitori, i quali hanno l’intera responsabilità di non inviare i loro figli/e all’attività ove queste situazioni si verifichino (e di avvisare il Servizio di Sanità e Igiene Pubblica, anche al fine di tracciare l’esistenza di contatti stretti).
Il dovere di autocertificazione è quindi previsto per maggiormente responsabilizzare i genitori, nell’interesse generale al contenimento della pandemia. Contemporaneamente, consente al Gruppo di dimostrare di aver svolto, insieme alle altre misure di contenimento (mascherina, distanziamento, misurazione temperatura, tracciamento, ecc.), anche questa ulteriore verifica sulle condizioni di chi accede all’attività.
Le Linee Guida, scritte con principale riferimento ai “Centri estivi” (settimanali o bisettimanali o mensili), prescrivono che i genitori consegnino l’autocertificazione solo in “prima accoglienza”, e cioè “il primo giorno di inizio delle attività”. Non è prevista invece l’autocertificazione per l’accoglienza “giornaliera successiva al primo ingresso”, tuttavia è precisato che “nel caso una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo di prima accoglienza”.
Come applicare l’autocertificazione alle attività scout? Con quale frequenza richiederla ai genitori? Ci sono soluzioni alternative?
In alternativa, potrebbe essere consentito ai genitori di non consegnare l’autocertificazione ove, rispetto alla precedente autocertificazione, nulla sia cambiato rispetto a quella precedente, e cioè il figlio:
In tal caso è necessario che l’assenza di variazioni sia comunque comunicata dal genitore via mail il giorno prima dell’attività.
L’art. 9 lett. d) del D.P.C.M. 3.11.2020 consente lo svolgimento dell’attività scout (in quanto attività ludico/educativa al chiuso o all’aria aperta per bambini e ragazzi affidati ad operatori che se ne prendono cura) “con l’obbligo di applicare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”.
Le Linee Guida hanno in realtà l’obiettivo dichiarato di individuaresemplici “orientamenti e proposte … ai fini di contenere il rischio di contagio epidemiologico”, e sono state scritte con principale riferimento ai centri estivi, il che rende non sempre facile stabilirne l’applicazione allo scoutismo.
In ogni caso le Linee Guida prevedono che i genitori, inviando i figli alle suddette attività, “autocertifichino” che il figlio/a:
Per partecipare all’attività è richiesta quindi l’assenza di febbre e “sintomatologia respiratoria” nei 3 giorni precedenti all’attività.
Stando a quanto scritto, sono impedimenti solo la febbre e la “sintomatologia respiratoria”, ma non gli altri sintomi del Covid (che sono anche: tosse di recente comparsa, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, naso che cola, mal di gola, diarrea; fonte sito Ministero della Salute; anche forte cefalea o vomito). Attualmente, ad esempio, l’accesso a scuola è impedito da febbre e “da sintomi simil-influenzali” e/o “sintomo compatibile con COVID-19” (cfr. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia n. 58/2020 e Protocollo d’Intesa MIUR 6.8.2020).
In ogni caso, tutti i sintomi compatibili con il Covid avrebbero già dovuto portare il genitore a contattare il medico di base o il pediatra al fine della valutazione sull’effettuazione del tampone rapido e isolamento domiciliare (di cui alla lettera b) ove i sintomi siano effettivamente riconducibili al Covid.
L’applicazione delle Linee Guida e il buon senso suggeriscono quindi che i genitori:
Dal mese di ottobre sono stati modificati i periodi di isolamento per Covid-19 e di quarantena per i contatti stretti. In particolare, in base alla circolare Ministero della Salute 12.10.2020 e al comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile dell’11.10.2020:
Le Linee Guida sembrano prescrivere che per accedere all’attività scout siano trascorsi ulteriori 14 giorni dall’ultimo giorno di quarantena/isolamento.
I nuovi protocolli di ottobre e una semplice regola di buon senso suggerirebbero invece di ammettere all’attività scout chi, terminati la quarantena o l’isolamento secondo le tempistiche e modalità sopra descritte (e quindi dopo i primi 14 giorni o con tampone negativo o dopo 21 giorni su parere dell’Autorità Sanitaria), su dichiarazione dell’Ufficio di Igiene Pubblica o su attestazione del medico curante, può rientrare “in comunità” (scuola, lavoro, allenamenti, visite ai parenti, ecc.), rientro che è assurdo non comprenda anche le attività per l’infanzia e l’adolescenza (e quindi gli scout).
Si consiglia l’Unità di ammettere all’attività il ragazzo/a previa presentazione del referto del tampone (negativo) e/o del certificato/autorizzazione che di prassi rende l’Autorità Sanitaria o il medico di base/pediatra, a cui i genitori potranno chiedere per sicurezza se il termine dell’isolamento/quarantena comporta la possibilità di svolgere tutte le normali attività di vita.
Si auspica un intervento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia al fine di chiarire un passaggio delle Linee Guida non chiaro e forse non aggiornato.
Tale previsione è stata scritta vari mesi fa, quando il “contatto stretto” era fatto risalire non alle attuali 72 ore, ma a 14 giorni. Oltretutto sembra riguardare non solo i “contatti stretti” (e cioè contatti significativi con persone confermate positive al Covid), ma anche il semplice “contatto” con persone con febbre o difficoltà respiratorie non ancora accertati positivi al Covid o successivamente accertati come sin dall’inizio negativi.
Integrando le Linee Guida con i nuovi protocolli di ottobre emergerebbe il seguente quadro:
Si, sono ancora valide, con le indispensabili precisazioni e aggiornamenti contenuti in queste FAQ.
Si segnala anche l’aggiornamento del documento “Zaini in spalla” sul sito www.agesci.it.
Si pubblica qui di seguito una versione aggiornata del “Patto di Responsabilità Reciproca” (ALLEGATO A).
Non è invece più necessaria la “dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio covid-19”.
Restano identici (allegati alle “Istruzioni Operative” del Comitato Regionale Veneto del 17.6.2020) il “Registro Presenze” e il “Materiale Informativo”.
Il documento A.G.E.S.C.I. “Zaini in spalla” (versione 5.0 del 20.10.2020) precisa che le riunioni possono essere svolte in presenza, in quanto assimilabili ad assemblee societarie, lasciando però ogni diversa valutazione, legata al contesto territoriale, ai singoli livelli.
Certamente le riunioni tra capi sono funzionali a garantire lo svolgimento dell’attività educativa ai ragazzi, ma:
ATTENZIONE
Rispetto alle indicazioni precedenti, l’unica indicazione in più è la distinzione della biancheria di ogni ragazzo/a e l’uso di gel idroalcolico in ogni camera.
Si raccomanda quindila rigorosa verifica:
a) delle condizioni della casa circa l’idoneità delle stanze e di tutti i luoghi e ambienti (refettorio, sala gioco/fuoco, spazi esterni, ecc.) a garantire il DISTANZIAMENTO;
b) della capacità dell’Unità di rispettare tutte le misure di contenimento, igiene e sicurezza;
c) della reperibilità dei genitori ai fini dell’eventuale recupero del figlio/a in caso di sintomi.
Il D.P.C.M. 3.11.2020 (art. 1 comma 9 lett. d) e le Linee Guida regionali permettono l’attività sportiva all’aperto con DISTANZIAMENTO DI 2 METRI e l’attività MOTORIA con DISTANZIAMENTO DI 1 METRO.
È invece sospeso ogni sport di contatto e attività connesse, anche di carattere ludico-amatoriale (cfr. art. 1, comma 9 lett. g del D.P.C.M. 3.11.2020).
Resta quindi la necessità di evitare attività e giochi in cui sia connaturato o probabile il contatto fisico tra i partecipanti (es. scoutball, rugby lupetto, roverino, palla base, fazzoletto, ecc.), preferendo i giochi di lontananza (es. alce rossa, tennis, bocce) e di di preferire le sfide individuali, tenendo conto delle norme di igiene e sanificazione di eventuali strumenti e attrezzi condivisi (es: percorso Hebert, marinara, caccia al tesoro, ecc.).
Le Linee Guida vigenti non consentono allo stato lo svolgimento di attività dirette a ragazzi/e minori d’età senza la presenza di un adulto/accompagnatore, che possa sorvegliare sul rispetto delle misure di sicurezza.
È possibile lo svolgimento di riunioni tra ragazzi/e “in autonomia strettamente vigilata” con la presenza di un capo o più capi o con il coinvolgimento di adulti non capi (es. genitori, capi a disposizione, maestri di specialità, MASCI, ecc.), presso spazi all’aperto pubblici o privati (es. giardini) dove gli adulti siano fisicamente presenti e garantiscano la vigilanza, seppure ad una certa distanza, ma in modo tale da poter sempre controllare uso di mascherine e distanziamento. Circa la possibilità che la riunione si svolga all’interno di abitazioni private (es. delle famiglie), e quindi al chiuso, nelle “abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza” (art. 1 comma 9 lett. n D.P.C.M. 24.10.2020); tuttavia, le case private potrebbero anche considerarsi luoghi temporaneamente destinati ad “attività ludiche, ricreative ed educative” di bambini/ e ragazzi/e (art. 1 comma 9 lett. c D.P.C.M. 24.10.2020), come tali utilizzabili. Si consiglia di valutare caso per caso in base alle caratteristiche del luogo, alla disponibilità dei genitori, alla sicurezza di poter assicurare la vigilanza sui ragazzi/e e al grado di maturità dei ragazzi/e.
In alternativa allo svolgimento della riunione nel corso della settimana (quando i capi non possono essere presenti per impegni lavorativi), è possibile, oltre al coinvolgimento delle persone sopra indicate, prevedere che si svolgano durante l’attività o nel fine settimana.
Si ricorda che sono sconsigliate le riunioni serali e che, se svolte, devono terminare in modo tale da consentire ai ragazzi/e e ai capi di rincasare entro le 22.
Le uscite di Gruppo in modalità tradizionale non sono in questo momento possibili.
Valgono le regole per evitare gli assembramenti e per favorire il mantenimento di “gruppi ristretti”, e quindi il luogo aperto scelto deve essere idoneo ad accogliere le unità in più aree. Il momento del “passaggio” da una unità all’altra può essere sostituito dal solo momento dell’accoglienza del ragazzo/a presso la nuova branca (es. sestiglia, squadriglia, clan).
Va evitata o comunque limitata e accuratamente gestita la presenza dei genitori.
L’invio di un Progetto al Comune di riferimento deve ritenersi non più necessario. Non è necessaria alcuna comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento.
La misurazione della temperatura all’inizio dell’attività non è necessaria ma comunque fortemente raccomandata (Sezione 2.8. Linee Guida Dipartimento Famiglia e Linee Guida Regioni).
Si può svolgere un’attività con tutta l’Unità, ma a condizione che il luogo (aperto o chiuso) consenta la separazione netta tra i gruppetti ristretti e il distanziamento all’interno dei gruppetti.
Resta fondamentale il Registro delle presenze (allegato C).
Per un quadro della gestione dei vari casi:
si rinvia a “Zaini in spalla” (p. 13)
Sono consentite “mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” (art. 1 comma 7 D.P.C.M. 3.11.2020). La mascherina chirurgica o comunque certificata è però consigliata per i capi, in quanto più protettiva (verso i ragazzi).
La mascherina va tenuta SEMPRE nei luoghi al chiuso, e SEMPRE quando non è possibile garantire in modo continuativo il distanziamento (come avviene invece ad es. in caso di hike personale, percorso o attività individuale, camminata o biciclettata con pronunciato distanziamento, ecc.).
Quanto alla necessità di dividere l’Unità, le Linee Guida indicano come fondamentale l’organizzazione delle attività in “piccoli gruppi”, e si ritiene possa essere considerata “piccolo gruppo” l’intera l’unità se composta come indicato nel Regolamento Metodologico (14 L/C, 18 E/G e 14 R/S). È comunque preferibile la formazione di gruppi più ristretti (es. sestiglia e c.d.a. in branco, squadriglia e con.ca. in reparto, pattuglie in noviziato/clan; oppure, in ciascuna branca, lavoro per annata o biennio o per gruppi/laboratori/botteghe). Il numero di ragazzi che compongono il “piccolo gruppo” può essere valutato dallo staff in relazione al tipo di attività (es. può essere maggiore nelle attività che non presentano rischi di assembramento o vicinanza < 1 metro).
Resta confermato che i gruppetti devono essere il più possibile stabili nel tempo ed essere seguiti, per quanto possibile, dallo stesso capo o dagli stessi capi.
Nel caso di organizzazione dell’attività in più “gruppi ristretti” appartenenti alla stessa Unità, questi possono essere presenti nello stesso luogo contemporaneamente (si ritiene quindi possibile l’attività “di branco”, “di reparto” o “di clan”) a condizione che esista un luogo aperto o chiuso idoneo a mantenere i gruppetti separati e il distanziamento all’interno dei gruppetti.
All’interno del “piccolo gruppo”, le Linee Guida regionali (a cui rinvia la Sezione 2.3. delle Linee Guida Dipartimento Famiglia) confermano che è “raccomandato” un rapporto numerico capi-adulti di 1-7 (fascia età L/C) e di 1-10 (fascia età E/G e R/S).
La formazione deve essere svolta da tutti i capi se le attività riprendono per la prima volta.
Nel caso l’Unità abbia svolto attività nei mesi di giugno-settembre 2020, va verificato se tutti i capi hanno svolto la formazione, e va assicurata la formazione a coloro che ne siano privi.
La formazione è disponibile su www.buonacaccia.net e nel documento “zaini in spalla” (Moduli 1, 2 e 3 a pag. 7). Le Coca potranno utilizzare anche il materiale disponibile su www.eduiss.it e www.salute.gov.it e la versione aggiornata dei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 19/2020 (disinfettanti), n. 5/2020 (gestione ambienti indoor), n. 3/2020 (rifiuti), n. 21/2020 (impianti idrici).
È sostanzialmente obbligatorio svolgere le riunioni serali di presentazione dell’anno “a distanza” e cioè in videoconferenza, salvo non consentano ai genitori di rientrare a casa entro le ore 22 (peraltro, il D.P.C.M. 3.11.2020 conferma che “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”; art. 1 comma 9 lett. o).
In dette riunioni, è indispensabile condividere con i genitori (soprattutto i nuovi ingressi nel Gruppo e nelle branche) le modalità delle attività future, i compiti dei capi (sull’adozione delle misure di prevenzione e organizzative), delle famiglie (sul monitoraggio dello stato di salute del nucleo familiare, sulla sensibilizzazione dei ragazzi e sulle procedure di accoglimento/triage) e degli stessi ragazzi/e (autoeducazione e responsabilizzazione).
Quanto alla necessità che il genitore autocertifichi l’assenza di sintomi Covid al momento della “prima accoglienza” (cfr. Sezione 2.8. Linee Guida Dipartimento Famiglia), si ritiene, in ragione del carattere fiduciario e continuativo del rapporto tra i genitori e il Gruppo, che si possa evitare di richiedere una autocertificazione per ogni giorno (es. sabato o domenica) di attività, ma in questo caso è indispensabile far firmare ai genitori, prima del riavvio delle attività, il «PATTO DI CORRESPONSABILITA’» (allegato A – NUOVA VERSIONE), nel quale il genitore dichiara e garantisce che durante l’anno invierà il ragazzo/a all’attività solo in assenza dei sintomi. Si consiglia, in questo caso, l’invio di mail o messaggi periodici ai genitori con le quali ricordare la necessaria verifica sulle condizioni di salute dei figli prima dell’attività e di segnalare alla staff l’esistenza di misure anti Covid che riguardano i membri della famiglia (es. isolamento precauzionale, sintomatologia, tampone positivo, ecc.).
L’attività scout è consentita in quanto (art. 1 comma 9 lett. b e c del D.P.C.M. 3.11.2020) rientrante nelle “attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta”, o “nei parchi, ville e giardini pubblici” destinate a minori, bambini/e e ragazzi/e, con l’ausilio di persone che ne hanno la custodia o deputate alla loro cura e con l’adozione dei protocolli di sicurezza previsti nelle Linee Guida del Dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8 al D.P.C.M. 3.11.2020). In Veneto, in quanto inserito in “zona gialla”, è consentito anche lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, se e in quanto diretto a svolgere l’attività scout in quanto attività non sospesa (art. 1 comma 3 e art. 2 comma 4 lett. b del D.P.C.M. 3.11.2020).
ATTENZIONE
Posto che “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” (art. 1 comma 3 D.P.C.M. 3.11.2020), l’attività serale in presenza va tendenzialmente evitate e, se svolta, deve OBBLIGATORIAMENTE concludersi in modo tale da assicurare il rientro dei ragazzi/e (sia minorenni che maggiorenni) a casa entro le ore 22.
Restano fondamentali i seguenti aspetti:
Altro strumento utile potrebbe essere la condivisione e lo scambio, tra i Gruppi/capi/staff di una stessa Zona, di esperienze, informazioni, buone prassi, luoghi e destinazioni specifiche e “attività tipo” o attività efficacemente realizzate, in modo tale da ridurre i tempi organizzativi e percorrere anche in parte “ciò che ha già funzionato”.