L’art. 9 lett. d) del D.P.C.M. 3.11.2020 consente lo svolgimento dell’attività scout (in quanto attività ludico/educativa al chiuso o all’aria aperta per bambini e ragazzi affidati ad operatori che se ne prendono cura) “con l’obbligo di applicare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”.
Le Linee Guida hanno in realtà l’obiettivo dichiarato di individuaresemplici “orientamenti e proposte … ai fini di contenere il rischio di contagio epidemiologico”, e sono state scritte con principale riferimento ai centri estivi, il che rende non sempre facile stabilirne l’applicazione allo scoutismo.
In ogni caso le Linee Guida prevedono che i genitori, inviando i figli alle suddette attività, “autocertifichino” che il figlio/a:
Per partecipare all’attività è richiesta quindi l’assenza di febbre e “sintomatologia respiratoria” nei 3 giorni precedenti all’attività.
Stando a quanto scritto, sono impedimenti solo la febbre e la “sintomatologia respiratoria”, ma non gli altri sintomi del Covid (che sono anche: tosse di recente comparsa, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, naso che cola, mal di gola, diarrea; fonte sito Ministero della Salute; anche forte cefalea o vomito). Attualmente, ad esempio, l’accesso a scuola è impedito da febbre e “da sintomi simil-influenzali” e/o “sintomo compatibile con COVID-19” (cfr. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia n. 58/2020 e Protocollo d’Intesa MIUR 6.8.2020).
In ogni caso, tutti i sintomi compatibili con il Covid avrebbero già dovuto portare il genitore a contattare il medico di base o il pediatra al fine della valutazione sull’effettuazione del tampone rapido e isolamento domiciliare (di cui alla lettera b) ove i sintomi siano effettivamente riconducibili al Covid.
L’applicazione delle Linee Guida e il buon senso suggeriscono quindi che i genitori:
Dal mese di ottobre sono stati modificati i periodi di isolamento per Covid-19 e di quarantena per i contatti stretti. In particolare, in base alla circolare Ministero della Salute 12.10.2020 e al comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile dell’11.10.2020:
Le Linee Guida sembrano prescrivere che per accedere all’attività scout siano trascorsi ulteriori 14 giorni dall’ultimo giorno di quarantena/isolamento.
I nuovi protocolli di ottobre e una semplice regola di buon senso suggerirebbero invece di ammettere all’attività scout chi, terminati la quarantena o l’isolamento secondo le tempistiche e modalità sopra descritte (e quindi dopo i primi 14 giorni o con tampone negativo o dopo 21 giorni su parere dell’Autorità Sanitaria), su dichiarazione dell’Ufficio di Igiene Pubblica o su attestazione del medico curante, può rientrare “in comunità” (scuola, lavoro, allenamenti, visite ai parenti, ecc.), rientro che è assurdo non comprenda anche le attività per l’infanzia e l’adolescenza (e quindi gli scout).
Si consiglia l’Unità di ammettere all’attività il ragazzo/a previa presentazione del referto del tampone (negativo) e/o del certificato/autorizzazione che di prassi rende l’Autorità Sanitaria o il medico di base/pediatra, a cui i genitori potranno chiedere per sicurezza se il termine dell’isolamento/quarantena comporta la possibilità di svolgere tutte le normali attività di vita.
Si auspica un intervento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia al fine di chiarire un passaggio delle Linee Guida non chiaro e forse non aggiornato.
Tale previsione è stata scritta vari mesi fa, quando il “contatto stretto” era fatto risalire non alle attuali 72 ore, ma a 14 giorni. Oltretutto sembra riguardare non solo i “contatti stretti” (e cioè contatti significativi con persone confermate positive al Covid), ma anche il semplice “contatto” con persone con febbre o difficoltà respiratorie non ancora accertati positivi al Covid o successivamente accertati come sin dall’inizio negativi.
Integrando le Linee Guida con i nuovi protocolli di ottobre emergerebbe il seguente quadro:
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